Rep. N. 82.369 Racc. n. 6595

ATTO RICOGNITIVO
DELLA SEZIONE BOLOGNESE DELL’ASSOCIAZIONE GIURISTE ITALIANE


REPUBBLICA ITALIANA

L’anno millenovecentonovantanove il giorno dieci del mese di marzo
10 marzo 1999
In Bologna Via Cesare Battisti n. 19
Avanti a me Anna Guglielmi notaio in Crevalcore con studio in Via Matteotti n. 154, iscritta nel ruolo del distretto notarile di Bologna, senza intervento di testimoni per espressa concorde rinuncia della parti da costituire, con il mio assenso, a norma di legge

SONO PRESENTI

STOCCI EDDA, nata ad Antrodoco (Ri) il 20 marzo 1929, avvocato.

RANERI GIULIA, nata ad Altamura (Ba) il 3 agosto 1950, avvocato.

PAJELLO ELISABETTA, nata a Bologna (Bo) il 23 marzo 1948, avvocato.

CORONA MARINA, nata a Taranto (Ta) l’8 giugno 1964, avvocato.

ISOLA GIOVANNA MARIA, nata a Piacenza (Pc) il 26 dicembre 1959, avvocato.

GAGLIARDI FERNANDA, nata a Reggiano (Sa) il 7 giugno 1955, avvocato.

CARDIOTA ANNA, nata a Domodossola (No) l’11 giugno 1962, avvocato.

PICCININI GABRIELLA, nata a Bologna (Bo) il 24 novembre 1948, avvocato.

CHIARAVALLOTI FRANCESCA MARIA, nata a Soverato (Cz) il 9 gennaio 1965, avvocato

delle cui identità personali io notaio sono certa.

Le medesime mi richiedono di ricevere il presente atto al quale premettono quanto segue:
dichiarano
− che è costituita ed opera su tutto il territorio Nazionale, dal 1967, l’Associazione Giuriste Italiane, con sede in Napoli, attualmente in persona della sua Presidente Nazionale Avv. Anna Maria La Rana;
− che in base allo Studio adottato in sede Nazionale dalla Associazione, depositato presso il Notaio Olga Frigenti di Nocera Inferiore con atto del 19 settembre 1986, Rep.n. 14.748 registrato a Salerno il 29 settembre 1986 al n. 10.402 e con le modifiche apportate nell’assemblea del 18 settembre 1993 come da Verbale del Notaio Enrico Marra di Napoli rep.n. 43.505 registrato a Napoli il 5 ottobre 1993 al n. 21385, si è costituita negli anni ’70 in Bologna una Sezione AGI (CF 91171710378) di cui le presenti sono alcune delle attuali socie;
− che la prima Assemblea della Sezione, regolarmente documentata, risale al 31 gennaio 1986;
− che, come risulta dal Libro dei Verbali delle Assemblee, l’Associazione ha sempre regolarmente funzionato mediante:
1. le Assemblee di Sezione;
2. la nomina dell’Ufficio di Presidenza;
3. la nomina del Presidente di Sezione;
4. la partecipazione ai Congressi Nazionali;
5. l’organizzazione di dibattiti su argomenti di interesse generale;
6. l’ammissione di nuove Associate;
il tutto nel rispetto dello Statuto su richiamato.
− che nell’Assemblea tenutasi il giorno 11 dicembre 1998 le Associate hanno deliberato di formalizzare la costituzione della sezione AGI di Bologna già nota e funzionante, come sopra detto, al fine soprattutto dei rapporti da intrattenere con le Istituzioni e pertanto con il presente atto convengono quanto segue:
Art. 1 – La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.
Art. 2 – Edda Stocchi, Giulia Raneri, Elisabetta Pajello, Marina Corona, Giovanna Maria Isola, Fernanda Gagliardi, Anna Cardiota, Gabriella Piccinini, Chiaravalloti Francesca Maria
con il presente atto, nel riconoscere che la Sezione di Bologna dell’Associazione Giuriste Italiane è sorta sin dal 1970 costituiscono formalmente la Sezione di Bologna dell’Associazione Giuriste Italiane, in sigla A.G.I. con sede in Bologna Via Cesare Battisti n. 33.
Art. 3 – L’Associazione è regolata dalle norme dello Statuto Nazionale vigente dell’Associazione Giuriste Italiane, per quanto applicabile alla Sezione, che qui di seguito si riporta, previo riconoscimento che attualmente l’Ufficio di Presidenza di Sezione risulta composto da:
Edda Stocchi, Giulia Raneri, Roberta Rinaldi, Elisabetta Pajello, Francesca Palumbi.
Presidente di Sezione è l’Avvocato Edda Stocchi, Vice presidenti l’Avvocato Giulia Raneri e il Professore Avvocato Roberta Rinaldi, segretario Avvocato Elisabetta Pajello, Tesoriere Avvocato Francesca Palumbi.

STATUTO

Art. 1.

Si è costituita l’ "ASSOCIAZIONE GIURISTE ITALIANE" derivante dalla fusione della "Unione Giuriste Italiane" con la "Federazione Italiana Donne Giuriste".
La nuova Associazione aderisce sia alla "International Federation of Women Lawyers" che alla "Fédération Internationale des Femmes des Carriéres Juridiques". Essa è apartitica e aconfessionale ed ha fini scientifici, culturali, e sociali.
La sede nazionale dell’Associazione è quella della Presidente Nazionale.

Art. 2.

L’Associazione considerata necessaria la partecipazione piena della donna alla determinazione del diritto per il conseguimento delle finalità essenziali dell’attuale Società, si propone:
1. la promozione o la modifica di Leggi sia in campo nazionale che internazionale per l’attuazione dei principi sanciti dalla Costituzione Italiana, dalla Dichiarante Universale dei Diritti Umani e dalle Convenzioni Internazionali;
2. lo studio dei problemi giuridici, economici e sociali;
3. la collaborazione con Associazioni ed Istituzioni nazionali, estere ed internazionali che abbiano scopi simili.
L’Associazione favorisce inoltre il collegamento e la solidarietà tra le Socie.

Art. 3.

In ogni Comune su iniziativa degli Organi centrali dell’Associazione nonché delle delegate regionali può essere promossa la costituzione di una sezione dell’Associazione con un minimo di cinque laureate in Legge.
La domanda corredata da idonea documentazione va indirizzata alla Segreteria Nazionale che curerà un’istruttoria sulla sussistenza delle condizioni di legittimità e con proprio parere trasmette gli atti alla Presidenza Nazionale che valuterà, in relazione ai fini associativi, l’opportunità di trasmettere gli atti all’Ufficio di Presidenza Nazionale che delibererà sulla domanda di ammissione. Tale delibera non è impugnabile. La sezione può essere sciolta per difetto del numero delle Socie o per essere venuti meno i fini statutari o per inattività di due anni consecutivi o per morosità di due anni consecutivi.

Art. 4.

Possono essere Socie effettive dell’Associazione con diritto di voto deliberativo, solo le laureate in Legge.
Le studentesse delle facoltà di Giurisprudenza, le laureate in Scienza Politiche ed in Economia e Commercio, in Sociologia e in Psicologia possono essere ammesse all’Associazione in qualità di Socie aderenti, ma non hanno diritto di voto. Possono altresì essere ammesse in qualità di Socie onorarie, previo voto favorevole di almeno due terzi del Consiglio Nazionale, le donne che, pur non trovandosi nelle condizioni di cui al primo e secondo comma del presente articolo, si siano distinte in modo notevole in attività giuridiche e sociali. Le Socie onorarie non hanno diritto di voto.

Art. 5.

La domanda di ammissione alla Associazione quale Socia effettiva deve essere indirizzata alla Presidenza di Sezione competente territorialmente e deve recare gli estremi della conseguita laurea in Giurisprudenza nonché notizie sull’attività svolta; deve anche essere controfirmata da due Socie effettive le quali si intendono garanti delle qualità richieste all’aspirante.
E’ comunque in facoltà dell’aspirante Socia (effettiva od aderente) di richiedere la propria iscrizione o direttamente alla Segreteria Nazionale che sottoporrà la domanda di ammissione (da redigersi sempre con i requisiti di cui sopra) alla decisione dell’Ufficio di Presidenza Nazionale che adotterà l’opportuna delibera oppure ad una Sezione costituita nell’ambito regionale di appartenenza dell’aspirante.
Le Socie onorarie entrano a far parte dell’Associazione per cooptazione.
All’atto dell’iscrizione le Socie effettive ed aderenti devono versare le quota sociale annuale stabilita dal Consiglio Nazionale.
La domanda di ammissione all’Associazione quale Socia aderente deve essere anch’essa indirizzata alla Presidenza di Sezione competente territorialmente; deve recare l’indicazione del titolo di studio e deve essere controfirmata da due Socie effettive.

Art. 6.

La qualità di Socia si perde:
a) per dimissioni scritte indirizzate alla Presidenza della Sezione o Nazionale;
b) per decadenza dopo due anni di morosità accertata e contestata dalla Tesoreria di Sezione;
c) per esclusione, a seguito di verdetto della Commissione di Disciplina notificato all’interessata, la quale potrà proporre regolare impugnazione entro 30 (trenta) giorni indirizzata alla Presidente Nazionale. Sul ricorso decide il Consiglio Nazionale. I motivi della decisione non devono essere resi pubblici;
d) a seguito dello scioglimento della Sezione di appartenenza.

Art. 7.

Sono Organi centrali dell’Associazione:
a) l’Assemblea Nazionale;
b) il Consiglio Nazionale;
c) l’Ufficio di Presidenza Nazionale;
d) la Presidenza Nazionale;
e) il Consiglio Nazionale dei Sindaci;
f) la Commissione Nazionale di Disciplina.

Sono Organi periferici:
a) l’Assemblea di Sezione;
b) l’Ufficio di Presidenza di Sezione;
c) la Presidente di Sezione;
d) le Delegate regionali.

Art. 8.

L’Assemblea Nazionale è costituita da tutte le Socie dell’Associazione, ma in essa hanno voto deliberativo le Socie effettive.
L’Assemblea Nazionale è convocata in via ordinaria ogni anno e in via straordinaria quando ne sia fatta richiesta da almeno cinque Presidenti di Sezioni e da un numero non inferiore a cinquanta Socie effettive.
L’Assemblea Nazionale:
a) elegge la Presidente Nazionale, le tre Vice Presidenti Nazionali, la Tesoreria Nazionale, la Segreteria Nazionale, la Segreteria per i rapporti con le Regioni, la Segreteria per i rapporti con l’estero e le Delegate Regionali;
b) approva la relazione morale e finanziaria dell’Ufficio di Presidenza Nazionale;
c) nomina le componenti del Collegio dei Sindaci in numero di tre membri;
d) nomina le componenti la Commissione Nazionale di Disciplina in numero di tre membri effettivi e due supplenti;
e) delibera in ordine alle direttive principali dell’Associazione ed il progetto di attività della stessa;
f) ratifica la partecipazione a Congressi Nazionali ed Internazionali;
g) delibera le modifiche dello Statuto e del Regolamento;
h) delibera le modalità dei Congressi Nazionali dell’Associazione da tenersi ogni due anni, ne sceglie i temi e ne designa le relatrici;
i) delibera la costituzione ed i compiti delle Commissioni di studio Nazionali;
l) delibera in ordine alla adesione ad Organizzazioni ed Associazioni a carattere Nazionale ed Internazionale;
m) prende atto della costituzione e dello scioglimento delle Sezioni;
n) approva il conto preventivo e consuntivo della Tesoreria Nazionale e del Collegio dei Sindaci.

Art. 9.

L’Assemblea Nazionale è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà delle Socie effettive. L’Assemblea in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero delle presenti personalmente o per delega, anche se fissata nello stesso giorno, purchè sia trascorsa un’ora dalla prima convocazione.
La partecipazione all’Assemblea Nazionale può avvenire anche a mezzo di regolare delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe per ogni Socia presente all’Assemblea.
Le votazioni possono farsi per appello nominale, a scrutinio segreto, per alzata e seduta.
Le elezioni sociali devono avvenire a scrutinio segreto, salvo che non vi sia acclamazione.

Art. 10.

Tutte le deliberazioni dell’Assemblea Nazionale vengono prese a maggioranza semplice. Per le modifiche statutarie occorre invece, la maggioranza qualificata di due terzi delle Socie effettive presenti.
Tutte le disposizioni relative all’Assemblea Nazionale valgono anche per le Assemblee di Sezione.

Art. 11.

L’Assemblea Nazionale è convocata dalla Presidenza Nazionale a mezzo avviso raccomandato alle Presidenti di Sezione almeno trenta giorni prima della data fissata per l’Assemblea.
Le Presidenti di Sezione dovranno darne comunicazione a mezzo avviso raccomandato, almeno quindici giorni prima dalla data fissata per l’Assemblea, a tutte le Socie effettive regolarmente iscritte alla loro Sezione, nonché alle Socie onorarie ad aderenti.

Art. 12.

Il Consiglio Nazionale è composto:
a) dalla Presidente Nazionale;
a1) dalle ex Presidenti Nazionali A.G.I.;
b) dalle tre Vice Presidenti Nazionali;
c) dalla Tesoreria Nazionale
d) dalla Segreteria Nazionale e dalla Segreteria per i rapporti con l’estero;
d1) dalla Segreteria per i rapporti con le Regioni;
e) dalle Delegate Regionali;
f) dalle Presidenti delle Sezioni.
Possono partecipare ai lavori del Consiglio Nazionale con voto consultivo le Presidenti delle Commissioni di Studio Nazionali.

Art. 13.

Il Consiglio Nazionale si riunisce almeno due volte l’anno per:
a) determinare l’ammontare della quota annua dovuta dalle Socie alle proprie Sezioni e da queste alla Tesoreria Nazionale;
b) prendere atto in ordine alla regolarità della costituzione delle Sezioni ed in ordine allo scioglimento delle stesse;
c) stabilire le modalità di esecuzione del programma di attività;
d) deliberare in ordine all’ammissione all’Associazione di Socie onorarie;
e) nominare le responsabili per la formazione delle Commissioni di studio nazionali ed indicarne le componenti;
f) nominare le rappresentanti dell’Associazione presso le Istituzioni, li Organizzazioni ed Associazioni Nazionali ed Internazionali, gli Enti Locali e le Consulte femminili;
g) decidere sui ricorsi alla Presidenza delle Socie escluse.
Il Consiglio Nazionale può essere sentito dall’Ufficio di Presidenza Nazionale ogni qualvolta sia da questo ritenuto opportuno, anche attraverso consultazione scritta o fax.

Art. 14.

L’Ufficio di Presidenza Nazionale è composto: dalla Presidenza Nazionale; dalle tre Vice Presidenti Nazionali; dalla Tesoreria Nazionale e dalle segretarie.

Art. 15.

L’Ufficio di Presidenza:
a) attua il programma di lavoro in sede Nazionale;
b) delibera le modalità e l’ordine del giorno della Assemblea Nazionale ordinaria e straordinaria;
c) assume in caso di urgenza i poteri del Consiglio Nazionale, salvo ratifica di questo ultimo;
d) coordina l’attività delle Delegate Regionali e delle Sezioni;
e) previa diffida a norma di regolamento nomina una commissione straordinaria in loco in sostituzione delle Presidenti di Sezioni che risultino inattive od impedite;
f) delibera lo scioglimento delle Sezioni ai sensi dell’art. 3, 3° comma;
g) delibera sulla Costituzione di nuove Sezioni nonché su quanto previsto dall’art. 5, 2° comma.

Art. 16.

La Presidente Nazionale rappresenta l’Associazione, ha la firma sociale, è di diritto Presidente del Consiglio Nazionale, convoca l’Assemblea Nazionale ordinaria e straordinaria, fa parte di diritto del Consiglio Nazionali anche dopo la fine del suo mandato.

Art. 17.

La Sede Nazionale dell’Associazione è quella della Presidente Nazionale.
La Segretaria Nazionale viene eletta nella Sezione di appartenenza della Presidente Nazionale: custodisce l’elenco delle Socie di tutte le Sezioni e ne cura l’aggiornamento; redige i verbali delle adunanze dell’Ufficio di Presidenza, collaborando con la Presidente Nazionale nell’esecuzione delle delibere.
La Segretaria per i rapporti con l’estero cura secondo le direttive della Presidente Nazionale i rapporti dell’Associazione con l’International Federation of women Lawyers, con la Fédération Internationale des Femmes des Carriéres Juridiques e con tutte le altre Associazioni ed Istituzioni estere ed internazionali con le quali l’Associazione collabora.
La Segretaria per i rapporti con le Regioni cura le relazioni dell’Associazione con le Regioni e coordina le attività del rappresentante dell’A.G.I. nelle Consulte Femminili.

Art. 18.

La Tesoreria Nazionale amministra il patrimonio nazionale.
Tiene i libri contabili, compila il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, sentito il parere del Consiglio Nazionale dei Sindaci, e li propone alla approvazione dell’Assemblea Nazionale.

Art. 19.

Le Delegate Regionali curano assieme alla Presidenza Nazionale ed in collaborazione con le Presidenti delle Sezioni, i rapporti con la Regione. Promuovono la formazione delle Sezioni, prendendo iniziative atte a tale scopo.

Art. 20.

La Commissione Nazionale di Disciplina eletta dall’Assemblea Nazionale è composta da tre membri effettivi e due supplenti.
Essi designano tra loro la Presidente.
Alla Commissione sono sottoposte tutte le questioni inerenti al comportamento delle Socie in contrasto con i fini associativi, nonché le questioni sorte tra le Socie o tra queste e l’Associazione.
L’eventuale impugnativa del deliberato assemblare va fatto nel termine di trenta giorni dalla data dell’adozione del deliberato stesso e presentato alla Commissione Nazionale di Disciplina che decide in un unico grado.
La decisione per espressa volontà delle parti ha efficacia immediatamente esecutiva e non è impugnabile.
La Commissione provvede a quanto disposto dall’art. 31 del presente Statuto.

Art. 21.

Il Collegio Nazionale dei Sindaci è composto da tre membri effettivi.
Esso viene eletto dall’Assemblea Nazionale. Esercita il controllo sul patrimonio nazionale amministrato dalla Tesoriera Nazionale.

Art. 22.

L’Assemblea di Sezione è composta da tutte le Socie regolarmente iscritte. Hanno voto deliberativo solo le Socie effettive. Si riunisce in via ordinaria almeno una volta l’anno su convocazione della Presidente od in via straordinaria quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo delle Socie effettive della Sezione.
L’Assemblea di Sezione:
a) elegge la Presidente, due Vice Presidenti effettive, la Segretaria e la Tesoriera;
b) delibera il programma di attività nell’ambito della Sezione in armonia con il programma fissato dall’Assemblea Nazionale;
c) approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
d) decide l’adesione della Sezione ad Enti ed Organizzazioni nell’ambito del Comune e nomina le proprie rappresentanti;
e) costituisce le Commissioni di Sezione di studio e ne determina i compiti.

Art. 23.

L’Ufficio di Presidenza di Sezione è composto:
a) dalla Presidente di Sezione;
a1) dalle ex Presidenti di Sezione;
b) dalle due Vice Presidenti effettive, dalla Segretaria e dalla Tesoriera.

L’Ufficio di Presidenza di Sezione:
a) attua il programma di lavoro approvato dall’Assemblea di Sezione;
b) delibera l’ammissione delle Socie e la loro cancellazione per morosità;
c) cura i rapporti con la Delegata Regionale;
d) esercita in caso di urgenza i poteri dell’Assemblea di Sezione, salvo ratifica da parte dell’Assemblea medesima;
e) comunica alla Presidenza Nazionale le attività e le iniziative della Sezione e gli eventuali avvicendamenti delle cariche.

Art. 24.

La Presidente di Sezione rappresenta la Sezione, ha la firma sociale, convoca l’Assemblea della Sezione, presiede l’Ufficio di Presidenza di sezione, cura i rapporti tra la Presidenza Nazionale e le socie, provvede a quanto disposto dal secondo comma dell’art. 11.
La Presidente di Sezione fa parte del Consiglio Nazionale e rappresenta l’Associazione nell’ambito del Comune. In via d’urgenza assume i poteri dell’Ufficio di Presidenza, salvo ratifica da parte di quest’ultimo.

Art. 25.

La Segreteria di Sezione custodisce l’elenco delle socie, di cui cura l’aggiornamento dandone comunicazione alla Segreteria Nazionale, redige i verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea e ne custodisce i libri, collabora con la Presidente di Sezione per l’attuazione delle delibere dell’Assemblea .
La Segreteria di Sezione deve inviare alla Segreteria Nazionale almeno dieci giorni prima della data fissata per l’Assemblea Nazionale l’elenco delle Socie inscritte alla Sezione e convocarle per l’Assemblea stessa.

Art. 26.

La Tesoriera di Sezione riscuote le quote sociali nella Sezione e provvede a rimettere alla Tesoreria Nazionale la quota ad essa spettante, secondo il deliberato del Consiglio Nazionale; amministra il patrimonio della Sezione secondo le direttive della Presidente di Sezione; tiene i libri contabili, accerta e contesta a norma dell’art. 6, lettera b) la morosità delle socie riferendone all’Ufficio di Presidenza di Sezione; compila il bilancio preventivo e il conto consuntivo e li propone alla approvazione dell’Assemblea di Sezione.

Art. 27.

Nell’ambito dei fini associativi la Sezione è autonoma. Deve peraltro dare esecuzione alle delibere dell’Assemblea Nazionale e tenere i contatti con la Presidente Nazionale.

Art. 28.

Tutte le cariche dell’Associazione sono elettive ed hanno durata triennale.
A ciascuna scadenza elettorale ogni socia effettiva può presentare senza limitazione alcuna, la propria candidatura ad ogni carica, sia nazionale che della propria sezione di appartenenza ed essere rieletta anche per più periodi consecutivi.
Possono essere elette solo le socie effettive.
La Presidenza Nazionale e le Presidenti di Sezioni sono tenute, trascorso il triennio, entro sette mesi dalla data di scadenza a convocare le Assemblee per le elezioni delle cariche. In difetto le assemblee potranno essere convocate in via straordinaria da una delle Vice Presidenti.

Art. 29.

Le dimissioni dalle cariche nazionali e di sezione devono essere presentate a mezzo lettera raccomandata alla Presidente Nazionale e di Sezione (a seconda delle rispettive competenze) le quali provvederanno a convocare immediatamente gli Uffici di Presidenza per la deliberazione sull’accettazione delle dimissioni stesse.
Le dimissioni della Presidente Nazionale e delle Presidenti di Sezione devono essere presentate ai rispettivi uffici di Presidenza.
La deliberazione sull’accettazione delle dimissioni è di competenza delle Assemblee.

Art. 30.

In caso di impedimento provvisorio della Presidente Nazionale o delle Presidenti di Sezione assume funzioni di Presidente la Vice Presidente più anziana, la quale provvede agli affari di ordinaria amministrazione.
In caso di dimissione o impedimento definitivo della Presidente Nazionale o delle Presidenti di Sezione, la Vice Presidente più anziana assume i poteri di cui al precedente comma e provvede entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi dell’impedimento a convocare le Assemblee che devono procedere alle nuove elezioni.

Art. 31.

La socia che abbia condotta contraria alla dignità e al decoro dell’Associazione può essere chiamata dall’Ufficio di Presidenza Nazionale o di Sezione competente territorialmente e deferita, se del caso, alla Commissione Nazionale di Disciplina la quale, dopo averla sentita a seconda della gravità delle mancanze, potrà prendere i seguenti provvedimenti:
a) ammonizione;
b) sospensione;
c) esclusione.

Art. 32.

Le Commissioni di studio, nazionali e di sezione vengono formate a norma degli articoli 8 e 13 del presente statuto.
Possono essere chiamate a far parte dello commissioni in qualità di esperte anche persone estranee all’Associazione.
Le Commissioni eleggono tra le proprie componenti la Presidente che dovrà essere socia dell’A.G.I.
Le Commissioni svolgono il lavoro assegnato dalle Assemblee, riferendone le conclusioni alle stesse nonché al Consiglio Nazionale ove richieste. Le Commissioni saranno dichiarate sciolte dalle Assemblee ove abbiano esaurito il loro compito o abbiano dimostrato di non poterlo assolvere.

Art. 33.

In caso di scioglimento dell’Associazione, le funzioni di liquidatore saranno assunte dalla Presidente Nazionale, le eventuali attività saranno destinate a finalità culturali o assistenziali.

Art. 34.

Le norme di attuazione del presente statuto sono disciplinate del Regolamento.

REGOLAMENTO APPROVATO NELL’ASSEMBLEA DELL’8 DICEMBRE 1979

Art. 1

Ad ogni socia corrisponderà il numero segnato sulla tessera progressivamente da ogni sezione e sarà annotato sulla tessera stessa l’avvenuto pagamento della quota annuale.

Art. 2

La comunicazione di cui alla lettera e) dell’art. 23 dello Statuto dovrà essere fatta almeno una volta l’anno, entro il 31 gennaio dell’anno successivo.
Le socie sono tenute al versamento della quota annuale entro il 31 marzo di ogni anno.
Il mancato versamento della quota esonera la Presidenza di Sezione dall’obbligo di mandare avvisi, convocazioni, ecc…

Art. 3

L’Ufficio di Presidenza di Sezione trasmetterà la percentuale delle quote sociali dovute alla Presidenza Nazionale, unitariamente all’elenco aggiornato delle socie, entro il 30 aprile di ogni anno.

Art. 4

Allorché per due anni una sezione non abbia provveduto a tale versamento, né alla comunicazione prevista dalla lettera e) dell’art. 23 dello Statuto, l’Ufficio di Presidenza Nazionale potrà deliberarne lo scioglimento (art. 3, comma 3°), e l’Assemblea nonché il Consiglio Nazionale la presa d’atto (art. 8 lettera M e art. 13 lettera B), previa contestazione alla Sezione da parte della Segreteria Nazionale (art. 3 comma 3°) del difetto del numero delle socie e dell’essere venuti meno i fini statutari o dell’inattività di due anni consecutivi (art. 23 lettera E) oppure previa contestazione della Tesoriera Nazionale della morosità della Sezione.

Art. 5

Ogni componente il Consiglio Nazionale ha diritto ad un solo voto, anche se ricopre più cariche.

Art. 6

La nomina delle rappresentanti dell’Associazione presso le Consulte femminili regionali, provinciali e comunali da parte del Consiglio Nazionale sarà effettuata su indicazione rispettivamente della delegata regionale e dell’Ufficio di Presidenza di Sezione.
Tale nomina potrà in via di urgenza essere effettuata direttamente dalla delegata regionale e dall’Ufficio di Presidenza di Sezione.
Tale nomina potrà in via urgenza essere effettuata direttamente dalla delegata regionale e dall’Ufficio di Presidenza di Sezione, salvo ratifica da parte del Consiglio Nazionale.

Art. 7

Quando sia all’ordine del giorno dell’Assemblea Nazionale o Sezionale il rinnovo delle cariche sociali, le candidature per le stesse dovranno essere inviate alla Presidente Nazionale o Sezionale almeno 15 (quindici) giorni prima della data prevista per l’Assemblea.

Postille: già inserite nel testo.
Parole cancellate: già corrette nel testo.


Il presente è stato da me notaio letto alle parti le quali a mia richiesta lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà.
Consta di sei fogli in pagine scritte ventidue per intero e quanto della presente da persona di mia fiducia con mezzi informatici.